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Ordinanza — n. 49334/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49334/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrante Francesco, nato a Messina il 01.08.1969 avverso la sentenza del 30 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - anche a voler tacere della genericità degli stessi - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca no i vizi di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della domanda motivi di cassazione censura formulata in modo carente censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative azione di contestazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrante Francesco, nato a Messina il 01.08.1969 avverso la sentenza del 30 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - anche a voler tacere della genericità degli stessi - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca no i vizi di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2022 La Consigliera estensora Il Pr sidente