Sentenza — n. 49332/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari, applicata a Wang Qiang per i reati falso per induzione e per sette episodi di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49332/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, nel rigettare l'appello, mantenuto la predetta misura custodiale senza apprezzare l'affievolimento della attualità e concretezza delle esigenze cautelari per via della condotta collaborativa tenuta da Wang Qiang durante il periodo di detenzione cautelare. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, mantenuto la misura custodiale senza avere valutato l'adeguatezza degli arresti domiciliari.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wang Qiang nato a Zhejiang (Cina) il 3 /05/1983 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del Tribunale di Torino, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. k./
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari, applicata a Wang Qiang per i reati falso per induzione e per sette episodi di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, nel rigettare l'appello, mantenuto la predetta misura custodiale senza apprezzare l'affievolimento della attualità e concretezza delle esigenze cautelari per via della condotta collaborativa tenuta da Wang Qiang durante il periodo di detenzione cautelare. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame di Torino, mantenuto la misura custodiale senza avere valutato l'adeguatezza degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta agli atti l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 9 settembre 2022, con la quale è stata revocata nei confronti del ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, medio tempore applicata al predetto.
2. Ne discende l'inammissibilità del ricorso a mente dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
3. La sopravvenuta revoca della misura cautelare, determina il venire meno dell'interesse al ricorso per causa indipendente dal ricorrente; ciò impedisce l'emissione di pronunce in tema di spese e ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere enso