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Ordinanza — n. 49266/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49266/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Falasca Angelo, nato a Pico il 10/04/1954 avverso l'ordinanza del 08/09/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; che in tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa, Rv. 255083); osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; che in tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa, Rv. 255083); osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rappresentanza valida allegazioni insufficientemente motivate divieto di rappresentanza dell'avvocato oltraggio alla corte difetto di legittimazione del ministero pubblico domanda di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Falasca Angelo, nato a Pico il 10/04/1954 avverso l'ordinanza del 08/09/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017; che in tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013, Cappa, Rv. 255083); osservato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis