Sentenza — n. 49260/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato - tra gli altri - a Jaouad Taìb e Mohsine El Gmiri la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui agli arti. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritto, disponendo nei loro confronti la misura di sicurezza della liberta vigilata a pena espiata per la rispettiva durata di anni due e anni uno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49260/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede le tassative ragioni per le quali è ammesso ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, tra le quali non rientra il vizio di motivazione dedotto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Taíb Jaouad, nato in Marocco il 14/4/1985 EI Gmírí Mohsíne, nato in Marocco il 20/5/1995 avverso la sentenza del 10/3/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato - tra gli altri - a Jaouad Taìb e Mohsine El Gmiri la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui agli arti. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 loro ascritto, disponendo nei loro confronti la misura di sicurezza della liberta vigilata a pena espiata per la rispettiva durata di anni due e anni uno.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati che con unico atto dello stesso difensore deducono: 2.1. Con il primo motivo violazione falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata motivazione circa la insussistenza delle cause di non punibilità. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla illegalità della misura di sicurezza applicata per la insufficiente motivazione a riguardo della pericolosità sociale dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono solo in parte fondati ed in pari misura devono essere accolti.
2. Il primo motivo è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede le tassative ragioni per le quali è ammesso ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, tra le quali non rientra il vizio di motivazione dedotto.
3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Va premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - 01), e che, nella specie, si tratta di misura non concordata tra le parti. 3.2.
Inoltre, in tema di misure di sicurezza, deve essere ribadito che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). Invero, deve tenersi conto della sentenza n. 58 del 1995 con la quale è intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del testo unico degli stupefacenti, escludendosi qualsiasi presunzione di pericolosità a riguardo. 3.3.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere censurata nella parte in cui ha applicato ai ricorrenti la misura di sicurezza in parola sul mero rilievo della "natura del reato per cui sono stati condannati, della pena inflitta e della pericolosità sociale mostrata" ( v. pg. 3 della sentenza impugnata), non essendo altrimenti rinvenibile nella stessa sentenza il concreto accertamento richiesto a riguardo, tenuto conto che nella iniziale parte motiva si fa riferimento alta sola insussistenza delle cause di proscioglimento elencando soltanto gli atti di indagine acquisiti, senza alcun altro riferimento alle condotte criminose ascritte agli imputati ricorrenti, dei quali - peraltro - è valorizzato lo stato di incensuratezza.
4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza personale nei confronti dei ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura di sicurezza personale nei confronti dei ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Busto Arsizio, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Dichiara inammis