Sentenza — n. 49259/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, a seguito di accordo tra le parti, ha applicato a Mayacine Fall la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittogli in relazione alla detenzione illecita di stupefacente, disponendo - tra l'altro - la confisca di un telefono cellulare in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2 n. 10619 del 24/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280991).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fail Mayacíne, nato in Senegal il 04/06/1983 avverso la sentenza del 26/5/2022 dei Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale dì Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, a seguito di accordo tra le parti, ha applicato a Mayacine Fall la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittogli in relazione alla detenzione illecita di stupefacente, disponendo - tra l'altro - la confisca di un telefono cellulare in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo di atto del difensore, deduce con unico motivo mancanza di motivazione in ordine alla confisca del telefono sequestrato allo stesso imputato, avendo la sentenza espresso solo una presunzione a proposito della correlazione del bene con il reato per cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo (Sez. 2 n. 10619 del 24/11/2020 (dep. 2021), Rv. 280991).
3. Nella specie, è del tutto insufficiente a soddisfare l'accertamento in concreto del necessario nesso di strumentalità la generica e cumulativa attribuzione da parte della sentenza ai vari beni in sequestro, tra i quali il telefono, della idoneità incentivante alla reiterazione delittuosa.
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, ufficio GIP, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, Ufficio GIP, in diversa persona fisica. C