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Ordinanza — n. 49258/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49258/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bechtani Mohanned, nato in Tunisia il 31/03/1984 avverso la sentenza del 01/06/2022 G.i.p del Tribunale di Padova visti gli atti e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope diritto di ottenere una decisione richiedente l'asilo mongolo domanda di revisione dell'asilo indipendenza dei giudici allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bechtani Mohanned, nato in Tunisia il 31/03/1984 avverso la sentenza del 01/06/2022 G.i.p del Tribunale di Padova visti gli atti e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile come affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso