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Sentenza — n. 49246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Lo Miglio Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Messina ha riformato, su appello del Procuratore Generale, la sentenza emessa il 27/02/2020 dal locale Tribunale, dichiarando l'imputato responsabile del reato di evasione e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per avere la Corte di appello recepito acriticamente l'interpretazione delle circostanze indicate nell'appello del Procuratore Generale, non attribuendo alcun rilievo alla minima distanza dell'allontanamento dall'abitazione, che comprende le aree private di uso esclusivo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 49246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il reato è stato ritenuto integrato dalla circostanza che i CC videro il ricorrente fuori dalla propria abitazione, definendo tale l'uscio della porta, dal che si desume che il ricorrente non abbandonò mai il proprio domicilio, limitandosi a stazionare sulla porta della propria abitazione. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione• della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Illogicamente la Corte di appello ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sull'unico presupposto soggettivo, costituito dal precedente specifico dell'imputato, anziché in base ad una valutazione complessiva della condotta e dell'entità del danno.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga uscita illegale dal paese infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione• della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Lo Miglio Luca, nato a Messina il 21/09/1984 avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Lo Miglio Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Messina ha riformato, su appello del Procuratore Generale, la sentenza emessa il 27/02/2020 dal locale Tribunale, dichiarando l'imputato responsabile del reato di evasione e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per avere la Corte di appello recepito acriticamente l'interpretazione delle circostanze indicate nell'appello del Procuratore Generale, non attribuendo alcun rilievo alla minima distanza dell'allontanamento dall'abitazione, che comprende le aree private di uso esclusivo.

Nel caso di specie il reato è stato ritenuto integrato dalla circostanza che i CC videro il ricorrente fuori dalla propria abitazione, definendo tale l'uscio della porta, dal che si desume che il ricorrente non abbandonò mai il proprio domicilio, limitandosi a stazionare sulla porta della propria abitazione. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione• della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Illogicamente la Corte di appello ha negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sull'unico presupposto soggettivo, costituito dal precedente specifico dell'imputato, anziché in base ad una valutazione complessiva della condotta e dell'entità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, inammissibile nel resto. Il primo motivo è inammissibile perché solo formalmente denuncia vizi deducibili in questa sede, in realtà, deduce una circostanza di fatto e propone una lettura alternativa del fatto, in tal modo sollecitando una rivalutazione di merito, preclusa in questa sede, specie a fronte della lineare ricostruzione in fatto contenuta in sentenza. Risulta, infatti, accertato sul piano oggettivo, anche nella sentenza di primo grado (pag. 2), che l'imputato si trovava fuori dalla propria abitazione, sull'uscio, a distanza di un paio di metri, intento a parlare con un vicino.

E' quindi, corretta la valutazione dei giudici di secondo grado, specie a fronte della precisazione del militare sentito in dibattimento circa la presenza del ricorrente "sulla strada che parlava con un vicino". La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema di evasione, ritenendo irrilevante la distanza, la durata e i motivi dell'allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione. Si è, infatti, affermato che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv.263977).2.

E', invece, fondato il secondo motivo, in quanto la particolare tenuità del fatto è stata esclusa unicamente in ragione del precedente specifico dell'imputato, quale elemento idoneo ad escludere l'occasionalità del fatto, senza alcuna valutazione concreta delle modalità del fatto e della offensività della condotta. Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudizio sulla tenuità del fatto e sul minimo disvalore dello stesso è frutto di una valutazione congiunta della condotta, del danno e della colpevolezza, nella specie del tutto mancante, stante l'esclusivo riferimento ad un parametro soggettivo, valorizzato erroneamente, atteso che la recidiva non è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara i