Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing, but the court noted that appeals against plea sentencing are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific exceptions allowed for such challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing pronouncements in plea agreements are inadmissible unless they strictly fall within the specific violations of law enumerated in the statute.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cupido Ivan, nato a Frosinone il 15/04/2000 avverso la sentenza del 10/06/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo. OSSERVA Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990; considerato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i