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Ordinanza — n. 48868/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing, but the court noted that appeals against plea sentencing are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific exceptions allowed for such challenges.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing pronouncements in plea agreements are inadmissible unless they strictly fall within the specific violations of law enumerated in the statute.

Parole chiave

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plea agreement sentencing cassation inadmissibility Article 129 violation Article 448 limitations de plano rejection imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
OSSERVA Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena per il reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990
in relazione all'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
OSSERVA Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cupido Ivan, nato a Frosinone il 15/04/2000 avverso la sentenza del 10/06/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo. OSSERVA Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990; considerato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i