Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain sentencing review under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of plea bargain sentencing decision. The appellant challenged the application of the penalty, arguing the court failed to address statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appealable reasons to those explicitly listed, excluding the appellant's specific argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing decision is inadmissible if it relies on grounds not expressly enumerated in the statute, such as the alleged absence of statutory acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chiacchio Raffaele, nato a Napoli il 04/10/2001 avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; - che in tema di patteggiamento, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca l'omessa motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), fra i quali non v'è quello dianzi richiamato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm