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Ordinanza — n. 48861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after procedural deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed late. The appellant's appeal against the Court of Appeal's confirmation of a summary judgment was submitted on May 20, 2022, exceeding the statutory deadline of May 2, 2022, which expired due to the absence of a specified motivation period in the summary appeal proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural time limits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit, calculated from the date the deadline for submitting the judgment's motivation expires, is inadmissible without formalities.

Parole chiave

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summary procedure appeal statutory time limit inadmissible appeal procedural deadline court costs and fine opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata fu emessa il 18 marzo 2022 all'esito di procedimento camerale, trattandosi di giudizio abbreviato di appello, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione, che, pertanto, veniva a scadere, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod.
Art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
pen., il 2 aprile 2022 con la conseguenza che il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 2 maggio 22, mentre il ricorso è stato presentato il 20 maggio 2022.
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art.
Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
pen., che espressamente richiama l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza delle disposizioni dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
Ne chiede l'annullamento per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato non essendovi in atti elementi sufficienti per la condanna.
art. 585 cod. proc. pen
con riferimento all'inosservanza delle disposizioni dell'art. 585 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Toffaldano Franco, nato a Torino il 14/11/1970 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo. OSSERVA 1. Il difensore di Toffaldano Franco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa in data 11 dicembre 2017 dal Tribunale di Ivrea, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per i reati di evasione e violazione dell'art. 47 ter Ord. Penit. Ne chiede l'annullamento per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato non essendovi in atti elementi sufficienti per la condanna.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché proposto tardivamente. La sentenza impugnata fu emessa il 18 marzo 2022 all'esito di procedimento camerale, trattandosi di giudizio abbreviato di appello, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione, che, pertanto, veniva a scadere, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., il 2 aprile 2022 con la conseguenza che il termine di 30 giorni per proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 2 maggio 22, mentre il ricorso è stato presentato il 20 maggio 2022. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'inosservanza delle disposizioni dell'art. 585 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co