Italian court grants extension of appeal deadline due to clerical error regarding sentence deposit date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted Antonio De Pasquale's request to extend the deadline for appealing a criminal judgment. The defense argued that a clerical error by the appellate court's registry misled them into believing the sentence was not yet deposited, delaying their ability to file an appeal. The court ruled that this erroneous information constituted force majeure, allowing the extension provided the defense could prove the receipt of the misleading notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 163, cod. proc. pen.: A clerical error by the registry regarding the deposit date of a judgment, if proven by the party, constitutes force majeure justifying the restoration of the appeal period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Pasquale Antonio nato il 30/7/1958 a Messina avverso la sentenza emessa il 2 marzo 2022 dalla Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con istanza trasmessa via p.e.c. alla Corte di appello di Messina in data 29 luglio 2022 il difensore di Antonio De Pasquale ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 347 del 2 marzo 2022 con la quale la medesima Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.
61. n. 2 e 479 cod. pen. (capo a), 314, comma secondo cod. pen. (capo b) e 590, comma secondo, cod. pen. (capo c), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione per prescrizione dei reati ascrittigli, confermando le statuizioni civili. Deduce il difensore di essere stato tratto in errore dalla cancelleria in ordine al deposito tardivo della sentenza, avendo da questa ricevuto una p.e.c. con cui gli comunicava che alla data del 4 giugno 2022 la sentenza non era stata ancora depositata. Il successivo 27 luglio 2022 il difensore apprendeva, invece, dal difensore della parte civile che la sentenza era stata depositata tempestivamente il 16 maggio 2022. Con provvedimento del 2 agosto 2022 la Corte di appello di Messina ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Corte in quanto competente a decidere ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
2. L'istanza è fondata. Secondo un consolidato principio di diritto, dal Collegio pienamente condiviso e ribadito, integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito, ma grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati (da ultimo, Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059). Nel caso di specie l'istante ha dimostrato, tramite l'allegazione della comunicazione ricevuta dalla cancelleria, di avere ricevuto una erronea informazione in merito all'omesso tempestivo deposito della sentenza.
3. Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento dell'istanza, va disposta la restituzione di Antonio De Pasquale nel termine per impugnare la sentenza n. 347 emessa dalla Corte di appello di Messina il 2 marzo 2022.
P.Q.M.
In accoglimento dell'istanza restituisce De Pasquale Antonio nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Messina in data 02/03/2022 n. 347. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso il 9 novembre 2