Italian Court dismisses late appeal as inadmissible due to failure to meet statutory filing deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Uka Altin inadmissible without further examination. The appellant filed the request on June 22, 2022, significantly exceeding the thirty-day deadline established by the appellate judgment of March 22, 2022. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 544, comma 2 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Uka Altin, nato in Albania il 05.02.1987 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio; OSSERVA Ritenuto che l'imputato ha definito il procedimento mediante concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Invero, il ricorso è stato depositato in data 22 giugno 2022 a fronte di sentenza emessa il 22 marzo 2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 6 aprile 2022 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 22 giugno 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigli e!estensore Il r si