Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing verdicts lacking statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for plea bargain sentencing verdicts. The appellant challenged the application of the penalty and the omission of mitigating circumstances, arguing violations of the law. The court ruled that such arguments are incompatible with the nature of a plea agreement and fall outside the limited scope of review defined by the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The appeal against a plea bargain sentencing verdict is inadmissible for grounds other than the specific statutory violations listed in the Criminal Procedure Code, as arguments regarding omitted mitigating circumstances or lack of motivation are incompatible with the nature of the conciliatory agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nikaj Renato, nato in Albania il 27.02.1994 avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto che parimenti non deducibile risulta il secondo motivo di ricorso, che verte sull'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nel giudizio di comparazione tra le circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022