Italian Supreme Court dismisses appeals against settlement agreements as they waive all legal challenges including sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by two defendants inadmissible because they were lodged after a settlement agreement (concordato) had been reached. The defendants argued for various remedies, including challenges to the sentence's proportionality, but the court held that entering into a settlement precludes any further litigation on the merits. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A settlement agreement (concordato) in second instance limits the court's cognizance and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal to the Supreme Court, thereby barring any subsequent challenges to the agreement or the resulting sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Nizza Ivano, nato a Benevento il 20/03/1974 De Rienzo Ramon, nato a Benevento il 07/03/1967 avverso la sentenza del 12 maggio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; Ritenuto che entrambi i ricorrenti hanno definito il procedimento a loro carico mediante concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Considerato, infine, che il motivo del ricorso di De Rienzo afferente al vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, non inficiata da illegalità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 Il Consig estensore I