Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns facts, not legal qualification under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piva Cristian inadmissible without formalities. The appellant challenged a plea-bargain sentence, arguing a defect in the court's reasoning regarding formal joint commission of the crime. The court ruled that the new procedural law limits appeals to specific legal violations, excluding mere factual disputes or insufficient motivation on those points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals under the new provision are limited to specific legal violations such as erroneous legal qualification, excluding challenges based on factual findings or inadequate reasoning on those points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Piva Cristian, nato a Roma il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/03/2021 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Piva Cristian contro la sentenza n. 482/2022, con cui il Tribunale di Rimini ha applicato in data 14 marzo 2022 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione in punto di qualificazione dei fatti a titolo di concorso formale, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione, né sono stati dedotti rilievi in ordine alla violazione di legge rispetto ai predetti punti ma unicamente questioni che investono l'accertamento dei fatti. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2022 Il consiglie s