Cassation court dismisses appeal against conviction for fraudulently transferring company shares to evade creditor seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulently transferring company shares to evade a creditor's seizure. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate witness testimony regarding the timing of the transfer relative to the seizure notice and incorrectly applied the statute of limitations. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logically sound and its assessment of the evidence complete and free from legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot revise factual findings or re-evaluate evidence already thoroughly examined by the appellate court; appeals must challenge specific logical or legal flaws in the reasoning, not offer alternative interpretations of facts already conclusively established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Omogrosso Antonina, nata il 14/05/1958 a Raiano avverso la sentenza del 25/02/2022 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Alessandro Tucci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 febbraio 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona in data 19 novembre 2019, che dichiarava Antonina Omogrosso responsabile del reato di cui agli artt.110 e 388 cod. pen., condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Sabatino Talucci, per avere, in concorso con Aurelio Talucci (nel frattempo deceduto), effettuato il 30 giugno 2015 una cessione in suo favore di quote sociali del complessivo valore di euro 136.749,31, mettendo in liquidazione la società "Mobili Talucci di A&G s.r.l.", sebbene in data 12 giugno 2015 fosse stato notificato ad Aurelio Talucci un atto di pignoramento delle predette quote, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sulmona, trascritto il 9 novembre 2015 presso la Camera di commercio di L'Aquila.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo con un primo motivo la mancanza di motivazione rispetto alle prove testimoniali sia di Rita Giammarco, commercialista dell'azienda, là dove ha riferito di non aver mai interloquito con l'imputata riguardo alle quote sociali e ad eventuali vincoli su di esse insistenti, sia del Maresciallo Suele Manini, ascoltato ex art. 507 cod. proc. pen., poichè intervenuto per sedare il diverbio insorto fra padre (Aurelio Talucci) e figlio (Sabatino Talucci) al momento della notifica del pignoramento delle predette quote, a causa della pretesa dell'odierna parte civile, all'epoca creditore procedente, di voler entrare nel possesso dell'immobile ove era ubicata la sede della società: testimonianze, queste, sulla cui base era possibile affermare che l'imputata non poteva in alcun modo aver compreso il fatto che in data 12 giugno 2015 oggetto del pignoramento erano le quote sociali, anziché l'immobile. 2.1.
Con un secondo motivo si lamentano vizi della motivazione e di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che alla parte civile nessun danno era derivato dal trasferimento delle quote societarie all'imputata, in quanto il Tribunale civile di Sulmona aveva dichiarato estinto con sentenza il credito e il titolo esecutivo a tutela del quale la parte civile aveva proposto querela per il reato de quo.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. L'Avv. Alessandro Tucci, difensore della parte civile Sabatino Talucci, ha trasmesso in data 3 novembre 2022 le sue conclusioni alla Cancelleria di questa Suprema Corte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, con la condanna dell'imputata al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado, da distrarsi in favore dell'erario per essere la predetta parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico-argomentativa, i passaggi attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.
2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità sulla base dei dirimenti rilievi qui di seguito indicati:
a) subito dopo la notifica del pignoramento delle su menzionate quote sociali, Aurelio Talucci cedeva in favore dell'imputata, sua segretaria, tutte le quote da lui detenute;
b) la notifica dell'atto di pignoramento, cui aveva proceduto Sabatino Talucci, era avvenuta alla presenza della stessa imputata, che aveva contestualmente assistito ad un aspro diverbio insorto fra il Talucci ed il figlio Sabatino, tanto da rendere necessario l'intervento dei Carabinieri, personalmente richiesto proprio dalla odierna ricorrente;
c) nell'atto di cessione era contenuta una chiara dicitura avente ad oggetto la garanzia, da parte del venditore, della libera disponibilità e della inesistenza di pesi e vincoli pregiudizievoli sulle partecipazioni sociali in tal guisa alienate, sebbene l'acquirente e l'alienante - legati da un rapporto di stretta collaborazione professionale - fossero ben consapevoli dell'esistenza del vincolo pignoratizio gravante sulle quote cedute;
d) la cessione delle quote sociali, effettuata dal coimputato deceduto, era stata dunque realizzata in pregiudizio dei creditori, al fine di sottrarle ai vincolo di indisponibilità e vanificare l'esecuzione di un futuro provvedimento giudiziale, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che il pignoramento non fosse stato ancora trascritto. A fronte dell'accertata - finanche sul piano documentale - compartecipazione dell'imputata alla realizzazione della predetta operazione elusiva in danno dei creditori, sì come consapevolmente posta in essere a distanza di soli diciotto giorni dalla notifica del pignoramento, del tutto ininfluenti, rispetto al complesso delle argomentazioni al riguardo sviluppate dalla Corte d'appello, né specificamente prospettate sotto il profilo di una loro decisiva incidenza al fine di travolgere o incrinare la tenuta logica della ricostruzione del quadro probatorio coerentemente esposto e valutato dalla sentenza impugnata, devono ritenersi le circostanze di fatto oggetto delle prove testimoniali dal primo Giudice compiutamente vagliate (v., in narrativa, il par. 2).
3. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le argomentazioni svolte in merito alla esclusione della prospettata configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit., avuto riguardo, per un verso, al valore intrinseco delle quote cedute e alle fraudolente modalità di realizzazione della condotta delittuosa, per altro verso alla spiegazione dalla Corte distrettuale offerta in ordine alla irrilevanza della sopravvenuta, e del tutto casuale, circostanza di fatto relativa alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo azionato, dovendosi pertanto ritenere, anche sotto tale profilo, assolto l'onere motivazionale sulla base di un vaglio delibativo immune da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili.
4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la solidità della base argomentativa delineata dalla Corte distrettuale, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Per le medesime ragioni, inoltre, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni decisorie nel dispositivo meglio precisate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagame