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Ordinanza — n. 48615/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48615/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Quarantiello Andrea, nato a Torino il 14/10/2000 avverso la sentenza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Torino; LL visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Quanto al primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., occorre rilevare che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, si tratta di argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine ai trattamento punitivo, che comunque risulta non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione della continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali concorso di motivi di sospensione sanzione sproporzionata motivi di cassazione sanzione internazionale sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Quarantiello Andrea, nato a Torino il 14/10/2000 avverso la sentenza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Torino; LL visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Quanto al primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., occorre rilevare che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, si tratta di argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine ai trattamento punitivo, che comunque risulta non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione della continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il consigli re est ore Il