Ordinanza — n. 48607/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pisano Manuel, nato a Siracusa il 25.04.1990 avverso la sentenza del 14 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Siracusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., afferenti all'erronea applicazione della legge penale ed al vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, non inficiato da illegalità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis cod. proc. pen., afferenti all'erronea applicazione della legge penale ed al vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, non inficiato da illegalità;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pisano Manuel, nato a Siracusa il 25.04.1990 avverso la sentenza del 14 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Siracusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., afferenti all'erronea applicazione della legge penale ed al vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale, non inficiato da illegalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte