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Ordinanza — n. 48606/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rezk Hany, nato a Torino il 10.06.1996 avverso la sentenza del 23 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Trìpìccione; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile sostanze soggette a restrizione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione reati qualificati contro gli stupefacenti
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Testo completo

uente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rezk Hany, nato a Torino il 10.06.1996 avverso la sentenza del 23 maggio 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Trìpìccione; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ritenuto, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, non sussistente nel caso in esame, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore . _ Il Presi nte