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Sentenza — n. 48605/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Euro Lucidi avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per vari episodi di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni della Regione Marche, falso in atto pubblico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore di Euro Lucidi, avv. Francesca Petruzzo, deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.2. Motivazione apparente in relazione alle ritenute esigenze cautelari 2.3. Omessa motivazione in ordine al motivo di impugnazione espresso al punto 2) del ricorso e nullità dell'ordinanza applicativa per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. 2.4 Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Parole chiave

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reati di corruzione perseguimento penale per truffa riciclaggio internazionale di denaro protezione dell'euro allontanamento braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Omessa motivazione in ordine al motivo di impugnazione espresso al punto 2) del ricorso e nullità dell'ordinanza applicativa per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lucidi Euro nato a Senigallia il 4/6/1959 avverso l'ordinanza del 28 giugno 2022 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Euro Lucidi avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per vari episodi di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni della Regione Marche, falso in atto pubblico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Euro Lucidi, avv. Francesca Petruzzo, deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.2. Motivazione apparente in relazione alle ritenute esigenze cautelari 2.3. Omessa motivazione in ordine al motivo di impugnazione espresso al punto 2) del ricorso e nullità dell'ordinanza applicativa per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. 2.4 Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione sul punto.

3. Con comunicazione del 10 ottobre 2022 l'avv. Riccardo Leonardi, subentrato nella difesa del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto in quanto con ordinanza del 7 ottobre 2022 è stata disposta la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estefl