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Ordinanza — n. 48332/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48332/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rakkam Nabil, nato in Marocco il 25.06.1995 avverso la sentenza del 9 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -27 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 lonsigliere estensore Enrico G lucc

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48332/2022 — snpen · Corte di Cassazione: -27 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 lonsigliere estensore Enrico G lucc

Parole chiave

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ricorso per cassazione diritto di ottenere una decisione allegazioni insufficientemente motivate domanda d'asilo di cittadino nigeriano tempestività dell'istanza di ricusazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rakkam Nabil, nato in Marocco il 25.06.1995 avverso la sentenza del 9 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -27 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 lonsigliere estensore Enrico G lucc