Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47707/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47707/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Dalibor Nenadovic all'Autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca per i reati, indicati nel mandato di arresto emesso il 2 settembre 2022 dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, di truffa e appropriazione indebita relativi a due diverse autovetture (delle quali si appropriò facendo credere che le avrebbe restituite) descritti nei capi 1 e 2 delle imputazioni e commessi a Monca di Baviera rispettivamente il 22/03/2021 e il 24/06/2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 15 cod. pen; Sentenza — n. 47707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva peraltro che Nenadovic non avrebbe potuto commettere il reato di truffa in Svizzera e poi rivendere le auto in oggetto senza prima essersene appropriato in Germania, sicché vale il principio dell'assorbimento in base al criterio della progressione criminosa.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di estradizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione esecuzione all'estero rischio di soggiorno illegale trasferimento Dublino verso la Croazia espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 15 cod. pen
2 febbraio 2021 n.10 e degli artt. 15 cod. pen., 649 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nenadovic Dalibor, nato il 29/05/1982 in Serbia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 18/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Dalibor Nenadovic all'Autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca per i reati, indicati nel mandato di arresto emesso il 2 settembre 2022 dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, di truffa e appropriazione indebita relativi a due diverse autovetture (delle quali si appropriò facendo credere che le avrebbe restituite) descritti nei capi 1 e 2 delle imputazioni e commessi a Monca di Baviera rispettivamente il 22/03/2021 e il 24/06/2021.

2. Con il ricorso presentato dal suo difensore Nenadovic chiede che la sentenza sia annullata deducendo inosservanza e violazione dell'art. 18, comma 2 1, lett. m), legge 22 aprile 2005 numero 69, modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10 e degli artt. 15 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 firmata a Schengen il 19 giugno 1990, 50 Carta di Nizza e 4 prot. 7 CEDU, perché il ricorrente ha già espiato la pena per i reati in relazione ai quali si chiede che sia consegnato. Specificamente si assume che l'Autorità giudiziaria tedesca ha chiesto la consegna di Nenadovic per sottoporlo a processo per i reati di truffa e appropriazione indebita descritti nelle imputazioni e che per questi il ricorrente è stato condannato nella Confederazione elvetica per il reato di truffa avente quale presupposto appropriazione indebita delle autovetture indicate nell'imputazione poi rivendute.

Si osserva peraltro che Nenadovic non avrebbe potuto commettere il reato di truffa in Svizzera e poi rivendere le auto in oggetto senza prima essersene appropriato in Germania, sicché vale il principio dell'assorbimento in base al criterio della progressione criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello ha rilevato che Nenadovic è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 23 giugno 2022 alla pena di 31 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente relativamente al periodo non espiato in regime cautelare, e ha considerato che tali fatti, sebbene abbiano la stessa natura di quelli per i quali si chiede oggi la consegna riguardano, al capo 1, reati di truffa commessi in luoghi diversi in Svizzera Canton Ticino e altri paesi europei nel periodo fra il 01/08/2018 e il 10/10/2018, sicché risultano anteriori rispetto a quelli per i quali è richiesta la consegna e, al capo 2, reati di appropriazione indebita di 28 vetture sottratte al legittimo proprietario con le stesse modalità truffaldine fra il luglio 2016 e l'agosto 2021.

Inoltre, ha specificamente osservato che le autovetture descritte al punto 2.13 delle imputazioni sono le due stesse noleggiate a Monaco e oggetto delle due imputazioni alle quali si riferisce il mandato di cattura, ma la condotta per la quale Nenadovic è stato imputato e condannato nella Confederazione elvetica è quella di averle rivendute a un concessionario a Zurigo nel luglio/agosto 2021 così conseguendo per ciascuna un profitto. Su queste basi, correttamente la Corte di appello ha escluso che il ricorrente sia stato giudicato per gli stessi fatti per i quali è stata richiesta la consegna, quindi, che vi siano le condizioni di una violazione del principio ne bis in idem.

2. Per questa preliminare ragione il ricorso risulta manifestamente infondato, sicché va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leg