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Ordinanza — n. 47703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Corriero Giuseppe, nato a Modugno il 19/10/1957 avverso la sentenza del 2/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso, con cui si censura l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato formalismo eccessivo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Corriero Giuseppe, nato a Modugno il 19/10/1957 avverso la sentenza del 2/12/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso, con cui si censura l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza - v. pg. 14 e 16 della sentenza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il