Ordinanza — n. 47699/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Spinazzola Giovanni, nato a San Severo il 03/07/1959; La Marca Severino NO, nato a San Giovanni Rotondo il 17/08/1988 avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi i OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.
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eguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Spinazzola Giovanni, nato a San Severo il 03/07/1959; La Marca Severino NO, nato a San Giovanni Rotondo il 17/08/1988 avverso la sentenza del 06/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi i OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.
La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte dei difensori. I proposti ricorsi si limitano ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, ipotetici vizi di mancanza della motivazione, da una parte, in ordine alla responsabilità penale; dall'altra parte, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.