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Ordinanza — n. 47497/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because waived plea bars review of acquittal grounds and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the lower court failed to verify acquittal grounds. The appellant argued a defect in reasoning regarding the absence of statutory excuses for exemption, but the court held that the second-instance settlement agreement precluded review of waived issues. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant had renounced the right to contest specific legal grounds and sentencing determinations not covered by the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, appeals regarding waived acquittal grounds or sentencing errors are inadmissible as they fall outside the scope of the agreement's binding effect on the entire proceedings.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived legal grounds acquittal exemption grounds cassation inadmissibility procedural preclusion sanzione disciplinare dell'avvocato revoca della sospensione condizionale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309/90 è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, esula dalle questioni deducibili in sede di legittimità avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 599-bis cod. proc. pen
309/90 è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, esula dalle questioni deducibili in sede di legittimità avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gambardella Salvatore nato a Napoli il 27.05.1978 avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Gambardella Salvatore in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, esula dalle questioni deducibili in sede di legittimità avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Va, pertanto, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere est