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Ordinanza — n. 47496/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as procedural defect does not affect penalty legality under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Carmine's appeal inadmissible de plano without examining the merits. Carmine argued that the lower court failed to exclude recidivism as required by Article 73 of the Criminal Code, claiming this omission violated legal principles. The court ruled that since this defect does not impact the legality of the imposed penalty, it cannot be raised before this court under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: A procedural defect regarding the exclusion of recidivism is inadmissible before the Court of Cassation if it does not affect the legality of the penalty imposed.

Parole chiave

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recidivism exclusion inadmissibility de plano Article 448 c.p.p. penalty legality Cassazione appeal recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
309/90 è inammissibile in quanto, lamentando la omessa esclusione della recidiva, deduce un vizio che, non incidendo sulla legalità della pena, non è deducibile in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mauro Carmine nato a Napoli il 23.10.1992 avverso la sentenza del 15 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Mauro Carmine in ordine alla applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile in quanto, lamentando la omessa esclusione della recidiva, deduce un vizio che, non incidendo sulla legalità della pena, non è deducibile in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente