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Ordinanza — n. 47493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the accused rather than through a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, violating procedural requirements. Frogiero Andrea, representing himself, challenged an appellate court's sentence reduction for a crime under Article 73 of the 1990 Decree-Law. The court ruled that personal filing renders the appeal inadmissible, resulting in a loss of the case and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused instead of through a lawyer or legal representative.

Parole chiave

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personal appeal inadmissible appeal procedural requirement legal representation court costs imputazione per reati di stupefacenti inoltro di querela penale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Genova, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Frogiero Andrea per il reato previsto dall'art.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Genova, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Frogiero Andrea per il reato previsto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Frogiero Andrea, nato a Genova 1'08/06/1982 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 23/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATECI E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a Frogiero Andrea per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Frogiero Andrea 3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2022.