Sentenza — n. 47492/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società Biocentro s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui era stata non accolta la richiesta di restituzione dei locali adibiti a laboratorio analisi appartenenti alla società Società Biocentro s.r.I., sottoposti a sequestro preventivo impeditivo in ragione degli ipotizzati reati previsti dagli artt. 355 - 356 cod. pen. nei riguardi di Zambrano Angela, legale rappresentante della società in questione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47492/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui era stata non accolta la richiesta di restituzione dei locali adibiti a laboratorio analisi appartenenti alla società Società Biocentro s.r.I., sottoposti a sequestro preventivo impeditivo in ragione degli ipotizzati reati previsti dagli artt. 355 - 356 cod. pen. nei riguardi di Zambrano Angela, legale rappresentante della società in questione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società Biocentro s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui era stata non accolta la richiesta di restituzione dei locali adibiti a laboratorio analisi appartenenti alla società Società Biocentro s.r.I., sottoposti a sequestro preventivo impeditivo in ragione degli ipotizzati reati previsti dagli artt. 355 - 356 cod. pen. nei riguardi di Zambrano Angela, legale rappresentante della società in questione.
A Zambrano si contesta, in qualità di amministratrice, di aver commesso frode in commercio nella esecuzione con materiali e reagenti chimici scaduti di esami diagnostici su pazienti convenzionati; si contesta altresì di non aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla esecuzione delle prestazioni per cui la struttura era accreditata dal Servizio sanitario Nazionale, atteso che i locali dove le prestazioni venivano svolte 7N- risultavano carenti sotto il profilo igienico sanitario e non rispettavano le prescrizioni per la prevenzione del rischio da epidemia Covid 19. 2.Ha proposto ricorso per cassazione la società Società Biocentro s.r.l. articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale.
3. Il 06/09/2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'interessato.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2022.