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Sentenza — n. 47476/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47476/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio. • 2. Si è già chiarito in modo condivisibile come il sistema processuale attribuisca al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art.676, comma 1, cod. proc. pen. Si è spiegato che le misure di sicurezza devono essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 cod. proc. pen., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza. Ne consegue che:

Regesto Legislator

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art. 316 ter cod. pen, art. 579 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) non casualmente l'art. 676 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria (Cfr., Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). Dunque il ricorso è ammissibile e fondato avendo il Tribunale omesso di provvedere alla confisca del profitto. Diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, essendo necessario assicurare il contraddittorio sul punto e, in particolare, sulla quantificazione del profitto derivante dal reato.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie appropriazione indebita di fondi condanna al pagamento pecuniario errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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art. 316 ter cod. pen
Il Tribunale di Palmi ha condannato Ieroianni Alfonso alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione di truffa.
art. 579 cod. proc. pen
Si è spiegato che le misure di sicurezza devono essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 cod. proc. pen., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza.
art. 676 cod. proc. pen
b) non casualmente l'art. 676 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 09/10/2020 nel procedimento nei riguardi di Ieroianni Alfonso, nato a Oppido Mamertina il 12/03/1949; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Palmi ha condannato Ieroianni Alfonso alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione di truffa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per avere il Tribunale omesso disporre la confisca obbligatoria per equivalente del profitto del reato, quantificato in euro 48.547,22.Il Procuratore ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza e che la Corte disponga direttamente la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio. • 2. Si è già chiarito in modo condivisibile come il sistema processuale attribuisca al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art.676, comma 1, cod. proc. pen. Si è spiegato che le misure di sicurezza devono essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 cod. proc. pen., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza. Ne consegue che:

a) il rimedio, predisposto per l'omessa decisione sul punto, è l'impugnazione e non una separata decisione riparatoria, assunta dopo l'emissione della sentenza di condanna;

b) non casualmente l'art. 676 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria (Cfr., Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). Dunque il ricorso è ammissibile e fondato avendo il Tribunale omesso di provvedere alla confisca del profitto. Diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, essendo necessario assicurare il contraddittorio sul punto e, in particolare, sulla quantificazione del profitto derivante dal reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla omessa confisca del profitto e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso in Roma, il 15