Sentenza — n. 47181/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marinescu Danut Laurentiu nato in Romania il 29/04/1980 avverso la sentenza del 13/08/2022 della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dei giudizio al difensore dell'imputato avrebbe determinato una nullità a regime intermedio non sanata dalla presenza in aula del sostituto del difensore medesimo. Quest'ultimo non aveva, infatti, potuto prendere visione degli atti del procedimento successivi alla nomina di altro difensore di ufficio. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett, c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio del precedente e primo procedimento.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marinescu Danut Laurentiu nato in Romania il 29/04/1980 avverso la sentenza del 13/08/2022 della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Romania di Marinescu Danut Laurentiu, in relazione al mandato di arresto europeo, meglio indicato nella citata sentenza, emesso dal Tribunale di Ploiesti per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale in data 22 marzo 2021.
2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Marinescu, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Trieste del 28 settembre 2022 per erronea nomina di un nuovo difensore di ufficio all'estradando e per omessa sua notifica al legittimo difensore. A seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte in relazione alla sentenza che aveva respinto la richiesta di consegna disponendo la liberazione dell'estradando, la Corte d'appello di Trieste aveva "per errore" iscritto un nuovo procedimento, anziché mantenere il precedente; così facendo nominava, altresì, un nuovo difensore d'ufficio, l'avvocato Antonio Caragliu, mantenendo l'elezione di domicilio operata nel primo procedimento presso l'avvocato Massimo Scrascia.
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dei giudizio al difensore dell'imputato avrebbe determinato una nullità a regime intermedio non sanata dalla presenza in aula del sostituto del difensore medesimo. Quest'ultimo non aveva, infatti, potuto prendere visione degli atti del procedimento successivi alla nomina di altro difensore di ufficio. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett, c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio del precedente e primo procedimento.
La notifica sarebbe dovuta avvenire presso l'avvocato Antonio Caragliu.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.2.1 motivi vanno trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, trattandosi di un giudizio di rinvio, la Corte di appello avrebbe dovuto rispettare il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio, rappresentato dall'avvocato Massimo Scrascia, il quale aveva effettivamente svolto attività nel corso del procedimento e non era rimasto inerte. Dunque, la sua sostituzione non è giustificata. Tanto premesso, se la notifica all'imputato può ritenersi corretta (il che induce a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso), in quanto effettuata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio originariamente nominato (avvocato Scrascia) e poi, peraltro, nominato difensore di fiducia un giorno prima dell'udienza, è anche vero che si è verificata una nullità a regime intermedio derivante dalla notifica del decreto di citazione all'avvocato Caragliu, invece che all'avv.
Scrascia. Se è vero che il difensore è stato poi nominato difensore di fiducia, il giorno prima dell'udienza ed è comparso in udienza attraverso un suo sostituto, ciò non esclude che, comunque, una nullità sia pur a regime intermedio, si era verificata. Tale nullità è stata eccepita ritualmente in udienza e non poteva, quindi, ritenersi sanata con la comparizione. Né può ritenersi idonea i superare tale nullità il fatto che il difensore in questione aveva ricevuto la notifica del decreto quale domiciliatario. Egli, non risultando difensore di ufficio, non aveva potuto avere accesso al fascicolo per conoscere gli atti successivi alla decisione di annullamento con rinvio.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale per rinnovato giudizio sulla richiesta di consegna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.• Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 12 dicembre