Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to limited statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentencing decision, alleging violations of Articles 129 and 426 of the Code, but the Court found no grounds for review. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory violations and that the lower court's decision was sufficiently motivated and correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 426 cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing decisions, the Court of Cassation lacks jurisdiction to review facts or general legal errors, limiting admissibility to the specific statutory violations exhaustively listed in Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Baldassarre Giorgio, nato a Tricase il 26.03.1985 avverso la sentenza del 16 giugno 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Rilevato che in tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Considerato quanto, inoltre, alla censura relativa alla violazione dell'art. 426 cod. proc. pen. - per omessa indicazione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda - va ribadito che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti deve essere considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il