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Ordinanza — n. 47176/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47176/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouanani Anass, nato in Marocco il 31/01/1996 avverso la sentenza del 30/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi probatori motivi che possono invocarsi motivi di rigore difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouanani Anass, nato in Marocco il 31/01/1996 avverso la sentenza del 30/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1