Sentenza — n. 47175/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tang Hongjiang, nato in Cina il 06/11/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso, pure inammissibile perché presentato per dedurre un vizio diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché il difensore ha rinunciato all'atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata indicata alcuna causa sopravvenuta, non imputabile al prevenuto, che abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché il difensore ha rinunciato all'atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata indicata alcuna causa sopravvenuta, non imputabile al prevenuto, che abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tang Hongjiang, nato in Cina il 06/11/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso, pure inammissibile perché presentato per dedurre un vizio diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché il difensore ha rinunciato all'atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata indicata alcuna causa sopravvenuta, non imputabile al prevenuto, che abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1