Sentenza — n. 47173/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cecchini Patrick, nato a Roma il 20/09/1992 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il Cecchini, anziché presentare il ricorso per cassazione presso la cancelleria del Tribunale di Milano, l'ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma ed è stato trasmesso al Tribunale di Milano dove, però, è pervenuto il 5 agosto 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. decorrente dall'8 luglio 2022, data dell'ultima notifica dell'avviso di deposito del provvedimento gravato; che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cecchini Patrick, nato a Roma il 20/09/1992 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il Cecchini, anziché presentare il ricorso per cassazione presso la cancelleria del Tribunale di Milano, l'ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma ed è stato trasmesso al Tribunale di Milano dove, però, è pervenuto il 5 agosto 2022, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. decorrente dall'8 luglio 2022, data dell'ultima notifica dell'avviso di deposito del provvedimento gravato; che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co