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Sentenza — n. 47157/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47157/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato Pasquale Colaianni colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la su •indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, censurando con unico motivo il difetto di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva reiterata e specifica ex art. 99, n. 4, cod. pen. Si assume, al riguardo, che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto, in concreto, la sussistenza dei presupposti giustificativi della recidiva, ha ritenuto parimenti sussistenti, senza un'adeguata motivazione, le circostanze attenuanti generiche, al solo fine di contenere la pena entro limiti corrispondenti alla gravità del fatto, omettendo, peraltro, di indicare le ragioni per le quali la condotta risulterebbe di gravità limitata, trattandosi del mancato rientro dal permesso premio di una persona pluripregiudicata.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Sentenza — n. 47157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, le cui ragioni di doglianza si limitano a sollecitare una rivalutazione di questioni di merito relative al giudizio di bilanciamento delle circostanze, senza involgere profili attinenti a violazioni di legge, è inammissibile ai sensi degli artt. 569, comma 1 e 593, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado che il P.M. impugnante non ha diritto di appellare. Per le medesime ragioni, inoltre, il rilevato difetto di legittimazione soggettiva all'impugnazione non consente di convertire in appello il ricorso immediato per cassazione ai sensi del disposto di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie persecuzione determinante per la fuga allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato Pasquale Colaianni colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nei confronti di Colaianni Pasquale, nato il 15/06/1988 a Bari avverso la sentenza del 27/04/2021 emessa dal Tribunale di Pescara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Massimiliano Bravin, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato Pasquale Colaianni colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la su •indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, censurando con unico motivo il difetto di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva reiterata e specifica ex art. 99, n. 4, cod. pen. Si assume, al riguardo, che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto, in concreto, la sussistenza dei presupposti giustificativi della recidiva, ha ritenuto parimenti sussistenti, senza un'adeguata motivazione, le circostanze attenuanti generiche, al solo fine di contenere la pena entro limiti corrispondenti alla gravità del fatto, omettendo, peraltro, di indicare le ragioni per le quali la condotta risulterebbe di gravità limitata, trattandosi del mancato rientro dal permesso premio di una persona pluripregiudicata.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 ottobre 2022 il difensore dell'imputato, Avv. Massimiliano Bravin, ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, le cui ragioni di doglianza si limitano a sollecitare una rivalutazione di questioni di merito relative al giudizio di bilanciamento delle circostanze, senza involgere profili attinenti a violazioni di legge, è inammissibile ai sensi degli artt. 569, comma 1 e 593, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado che il P.M. impugnante non ha diritto di appellare. Per le medesime ragioni, inoltre, il rilevato difetto di legittimazione soggettiva all'impugnazione non consente di convertire in appello il ricorso immediato per cassazione ai sensi del disposto di cui all'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

2. Sulla base dei su esposti rilievi si impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigl