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Ordinanza — n. 46964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.D'Orazio Carlo, nato a Roma il 31.03.1965 2.D'Orazio Danilo, nato a Roma il 08.02.1989 3.Nebbia Marzia, nata a Roma il 09.04.1975 avverso la sentenza del 12 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché il proposto motivo — identico per tutti i ricorrenti, e afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta — esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Ordinanza — n. 46964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta agli imputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e non inficiati da illegalità risultano gli aumenti di pena a titolo di continuazione;
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.D'Orazio Carlo, nato a Roma il 31.03.1965 2.D'Orazio Danilo, nato a Roma il 08.02.1989 3.Nebbia Marzia, nata a Roma il 09.04.1975 avverso la sentenza del 12 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché il proposto motivo — identico per tutti i ricorrenti, e afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta — esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta agli imputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e non inficiati da illegalità risultano gli aumenti di pena a titolo di continuazione;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 Il Consigli stensore