Ordinanza — n. 46959/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPer il tramite del suo difensore, Andrea Stefano Marini Balestra avanza, a norma dell'art. 130, cod. proc. pen., istanza per la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 54428 del 23 ottobre 2018 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ne è stata disposta la condanna al «pagamento (...) della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende». Egli chiede l'eliminazione della relativa statuizione o, in subordine, la correzione della stessa, con l'indicazione della somma di euro 238 anziché 2.000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46959/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 130, cod. proc. pen., istanza per la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 54428 del 23 ottobre 2018 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ne è stata disposta la condanna al «pagamento (...) della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende». Egli chiede l'eliminazione della relativa statuizione o, in subordine, la correzione della stessa, con l'indicazione della somma di euro 238 anziché 2.000.
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a seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 54428/18 del 23/10/2018, avanzata da Marini Balestra Andrea Stefano, nato a Roma il 18/12/1945 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sost. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per il tramite del suo difensore, Andrea Stefano Marini Balestra avanza, a norma dell'art. 130, cod. proc. pen., istanza per la correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 54428 del 23 ottobre 2018 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ne è stata disposta la condanna al «pagamento (...) della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende». Egli chiede l'eliminazione della relativa statuizione o, in subordine, la correzione della stessa, con l'indicazione della somma di euro 238 anziché 2.000.
2. Deve premettersi che, avendo annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente ad una delle imputazioni, in parziale accoglimento dei ricorso proposto dal Marini Balestra, la sentenza della Corte di cassazione n. 54428/18, nella sua formulazione originaria, non conteneva alcuna statuizione di condanna di costui al pagamento di spese di giudizio ed ammende. Nelle more della stesura della relativa motivazione, però, su istanza avanzata dal difensore della parte civile a norma dell'art. 130, cit., con la quale si rappresentava che, per la medesima imputazione, era già intervenuta assoluzione del Marini Balestra in grado d'appello, la Corte di cassazione emendava la propria sentenza, dichiarando inammissibile l'intero ricorso dell'imputato ed inserendo, di conseguenza, la condanna dello stesso al pagamento dì spese e ammende, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen..
3. A fondamento della sua odierna istanza, il condannato, premesso che non è a lui imputabile l'originario errore poi emendato dalla Corte di cassazione, lamenta l'inosservanza della necessaria proporzione tra l'ammontare della somma da versare alla cassa delle ammende, prossimo al massimo, ed il grado d'infondatezza del ricorso.
4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dell'istanza.
5. L'istanza è inammissibile. Attraverso il procedimento di cui all'art. 130, cod. proc. pen., si possono emendare «errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto» (così, testualmente, la norma). L'istante, invece, chiede l'eliminazione o la modifica di una statuizione non manifestamente erronea, perché non determinata da un errore percettivo o consistente in un semplice lapsus calami; inoltre, se la sua richiesta fosse assentita, ne deriverebbe una modificazione radicale su un punto della sentenza, che, peraltro, implicherebbe una valutazione necessariamente discrezionale. E, tutto questo, egli chiede sulla base di ragioni di merito, che esulano finanche da quelle suscettibili di deduzione mediante ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen..
6. L'inammissibilità dell'istanza comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così