Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging Art. 129 violation in a plea bargain sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the alleged violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not deducible for a plea bargain sentencing decision. The applicant argued that the court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to those explicitly listed in that provision. Consequently, since the specific violation claimed was not among the enumerated exceptions, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, N. cod. proc. pen.; In plea bargain cases, cassation appeals against sentencing decisions are inadmissible if they allege violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as this ground is not among the statutory exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Adamo Edoardo, nato a Savona il 28/09/2001 avverso la sentenza del 14/06/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Savona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano poiché il motivo proposto, afferente alla prospettata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non è deducibile in relazione alla tipologia di sentenza in questa Sede impugnata; - che in tema di patteggiamento, invero, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, N cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), fra le quali non è contemplata quella in questa Sede dedotta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre,siollent