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Ordinanza — n. 46953/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46953/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Minniti Alessandro, nato a Torino il 07/05/1997 avverso la sentenza del 17/06/2022 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Annicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dunque su questioni incompatibili con l'avvenuto concordato sulla dosimetria della pena, ossia su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e nell'applicazione delle circostanze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dunque su questioni incompatibili con l'avvenuto concordato sulla dosimetria della pena, ossia su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e nell'applicazione delle circostanze.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena pena minima riesame dell'entità pena riduzione della multa modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Minniti Alessandro, nato a Torino il 07/05/1997 avverso la sentenza del 17/06/2022 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Annicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ai sensi del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dunque su questioni incompatibili con l'avvenuto concordato sulla dosimetria della pena, ossia su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e nell'applicazione delle circostanze.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estenso