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Sentenza — n. 46949/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46949/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma confermava la sottoposizione della ricorrente alla custodia cautelare in carcere, disposta a seguito del rinvenimento nella sua abitazione di circa 1 kg di mariujana e dell'occorrente per il confezionamento di singole dosi, nonché di una cospicua somma di denaro. Il Tribunale, pur dando atto del fatto che il figlio convivente della ricorrente si fosse dichiarato unico possessore dello stupefacente, escludeva che la Kaziow potesse qualificarsi quale mera connivente, evidenziando, in particolare, che era stata rinvenuta una analitica contabilità delle cessioni, redatta con una calligrafia simile a quella della Kaziow, anziché a quella del figlio.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 46949/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione resa in ordine al fumus commissi delicti non risulta, pertanto, immune da vizi logici, idonei a far venir meno la concretezza e gravità degli indizi sulla cui base è stata esclusa la connivenza non punibile, in favore del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze complicità in sottrazione d'imposta scemata imputabilità aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kaziow Barbara Antonina, nata in Polonia il 13/4/1979 avverso l'ordinanza emessa il 13/6/2022 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, 'che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Stefano Giordano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma confermava la sottoposizione della ricorrente alla custodia cautelare in carcere, disposta a seguito del rinvenimento nella sua abitazione di circa 1 kg di mariujana e dell'occorrente per il confezionamento di singole dosi, nonché di una cospicua somma di denaro. Il Tribunale, pur dando atto del fatto che il figlio convivente della ricorrente si fosse dichiarato unico possessore dello stupefacente, escludeva che la Kaziow potesse qualificarsi quale mera connivente, evidenziando, in particolare, che era stata rinvenuta una analitica contabilità delle cessioni, redatta con una calligrafia simile a quella della Kaziow, anziché a quella del figlio.

Il Tribunale operava tale valutazione sulla base della diretta comparazione delle calligrafie, rimettendo 'alla difesa l'onere di richiedere, in sede di giudizio, l'eventuale perizia calligrafica. Inoltre, veniva valorizzato il dato relativo alla presenza di una cospicua somma di denaro e del fatto che la stessa - di cui si dichiarava titolare la madre della Kaziow che, a suo dire, avrebbe venduto un immobile prima di trasferirsi in Italia - non trovava adeguata giustificazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della Kaziow, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato, in luogo della diversa fattispecie della connivenza non punibile. Si evidenzia come il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato dati non univoci, primo tra i quali l'accertata presenza in casa dello stupefacente che, pur se custodito in un luogo accessibile a tutti i conviventi, non dimostrerebbe di per sé il concorso di questi ultimi.

La carenza di elementi, a supporto del concorso della Kaziow, sarebbe stata erroneamente superata valorizzando la presunta appartenenza a quest'ultima della calligrafia con la quale erano stati scritti alcuni degli appunti relativi alla contabilità circa le cessioni di stupefacenti. Si afferma, infatti, che il Tribunale non avrebbe potuto sopperire la mancanza di una valutazione peritale, con una diretta cognizione del dato tecnico. Altrettando erronea sarebbe l'affermazione secondo cui competerebbe alla difesa la facoltà di chiedere una perizia calligrafica, essendo altrimenti sufficiente il confronto diretto operato dal giudice. 2.2.

Con il secondo motivo, si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dal Tribunale in assenza di elementi concreti e sulla base di una indimostrata "professionalità" nell'attività illecita che, al limite, sarebbe configurabile in capo al figlio della ricorrente che, all'epoca dei fatti, si trovava ristretto agli arresti domiciliari per fatti analoghi. Né poteva rilevare il solo dato concernente le precarie condizioni economiche della ricorrente, percettrice di reddito di cittadinanza, elemento di per sé non univocamente interpretabile a sostegno della sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta. 2.3.

Con il terzo motivo, infine, si contesta la scelta della misura cautelare più afflittiva, non essendo state correttamente indicate le ragioni dell'insufficienza degli arresti domiciliari.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. La ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo di considerare che il figlio - Leonardo Paglialunga - si era immediatamente dichiarato unico possessore dello stupefacente sequestrato.

In mancanza di idonei elementi a sostegno del concorso, quanto meno morale, nel reato del figlio, si sarebbe dovuta riconoscere l'ipotesi della connivenza. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.4, n.34754 del 20;11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). 2.1.

La motivazione resa dal Tribunale del riesame, pur considerando il grado di accertamento richiesto in sede cautelare, appare contraddittoria. Il Tribunale ha valorizzato la sicura conoscenza da parte dei conviventi dello stupefacente custodito nell'abitazione, circostanza che, invero, è pienamente compatibile anche con la connivenza non punibile. A fronte di tale dato "neutro", il Tribunale fonda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza essenzialmente sulla ritenuta riferibilità della "contabilità" alla Kaziow. A tale conclusione, tuttavia, il Tribunale è giunto sulla base di una comparazione meramente visiva delle scritture di comparazione rilasciate dalla Kaziow e dal figlio, ravvisando tratti di corrispondenza alla scrittura della ricorrente con riguardo ad alcune cifre oggetto di annotazione (si veda pg.4).

Si tratta, a ben vedere, di una valutazione di natura strettamente tecnica che, già di per sé, avrebbe consigliato il ricorso ad una verifica da parte di soggetti dotati di adeguate competenze. Pur ammettendo che, in astratto, una comparazione visiva delle calligrafie può essere svolta direttamente dal giudice, nel caso di specie le conclusioni cui giunge il Tribunale appaiono illogiche, nella misura in cui fonda il giudizio sulle modalità di scrittura di alcune cifre. L'assoluta parzialità della valutazione è di per sé inidonea a far ritenere che la comparazione delle calligrafie, peraltro effettuata dall'organo giudicante e non già da un esperto calligrafo, possa integrare un elemento indiziario dotato dei caratteri della precisione e gravità.

La motivazione resa in ordine al fumus commissi delicti non risulta, pertanto, immune da vizi logici, idonei a far venir meno la concretezza e gravità degli indizi sulla cui base è stata esclusa la connivenza non punibile, in favore del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Risultano fondati, peraltro, anche il secondo e terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Invero, dalla ricostruzione del fatto compiuto dal Tribunale del riesame emerge che non solo il Paglialunga si è attribuito l'esclusiva responsabilità del fatto, ma è anche l'unico soggetto risultante già coinvolto in fatti analoghi. Quanto detto comporta che la posizione della Kaziow avrebbe meritato Una più approfondito vaglio, tenendo in considerazione il ruolo in concreto accertato che, allo stato, è limitato all'aver tollerato la detenzione della sostanza nell'abitazione, senza che siano emersi elementi di alcun tipo a supporto di una sua eventuale partecipazione sia all'attività di approvvigionamento dello stupefacente, che alla successiva fase di cessione a terzi.

Né tali carenze possono essere colmate facendo riferimento alla accertata disponibilità di denaro, posto che la madre della Kaziow - anch'essa convivente - ha affermato di essere la proprietaria della somma di €11.000 rinvenuta nella sua camera da letto, spiegando che si trattava del residuo della maggior somma di €30.000,00 provento della vendita della sua abitazione in Polonia. pur vero che il Tribunale ha sottolineato come di tale fatto non sia stata data prova, ma è altrettanto innegabile che l'allegazione della circostanza va valutata nel contesto della fase cautelare e della necessaria compressione delle facoltà difensive derivanti dalle cadenze del procedimento.

Il Tribunale ha, senza fornire adeguata motivazione, ritenuto sicuramente inattendibili le dichiarazioni rese dalla madre della ricorrente, pur ritenendo il dato concernente la disponibilità patrimoniale sicuramente riferibile all'attività di spaccio, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di motivazione. In definitive,, si ritiene che la valutazione compiuta in ordine alle esigenze cautelari risulti essenzialmente basata sul presupposto per cui la Kaziow abbia concorso nell'intera attività di spaccio, pur risultando la carente indicazione a supporto di tale conclusione.

4. La fondatezza del ricorso, tanto con riferimento ai gravi indizi di /( colpevolezza che alla sussistenza delle esigenze cautelari, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27 maggio 2022. Dispone l'immediata liberazione di Kaziow Barbara Antonina se non detenuta per altro. Manda alla cancelle