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Ordinanza — n. 46944/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46944/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46944/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jobe Alieu nato in Gambia il 05/11/1998 avverso la sentenza del 28/03/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge poiché, a fronte della sentenza del 28 marzo 2022, pronunciata con motivazione contestuale, il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pesaro in data 14 giugno 2022, quindi oltre la scadenza del termine di quindici giorni decorrente dal deposito della sentenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46944/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jobe Alieu nato in Gambia il 05/11/1998 avverso la sentenza del 28/03/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge poiché, a fronte della sentenza del 28 marzo 2022, pronunciata con motivazione contestuale, il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pesaro in data 14 giugno 2022, quindi oltre la scadenza del termine di quindici giorni decorrente dal deposito della sentenza;

Parole chiave

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termini di ricorso domanda d'asilo tardiva durata ragionevole del procedimento tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Jobe Alieu nato in Gambia il 05/11/1998 avverso la sentenza del 28/03/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge poiché, a fronte della sentenza del 28 marzo 2022, pronunciata con motivazione contestuale, il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pesaro in data 14 giugno 2022, quindi oltre la scadenza del termine di quindici giorni decorrente dal deposito della sentenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consiglie