Ordinanza — n. 46943/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Panaino Antonio nato a Cuggiono il 23/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Panaino Antonio in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - che il predetto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46943/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - che il predetto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare;
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Panaino Antonio nato a Cuggiono il 23/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Panaino Antonio in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - che il predetto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il PXeside