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Sentenza — n. 46936/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46936/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna emessa nei confronti di Ottavio Stranieri in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso lo Stranieri, formulando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ricorso si rappresenta che, sulla base della ricostruzione del fatto ritenuta dalla Corte di appello, emergeva l'assoluta estraneità dello Stranieri rispetto alla detenzione di un involucro contenente stupefacente, occultato dal coimputato Catroppa all'interno di un vincolo e da quest'ultimo recuperato nel momento in cui i Carabinieri intervenivano per procedere all'arresto. Si afferma, infatti, che Stranieri poteva al più ritenersi presente in loco in quanto aveva intenzione di consumare uno "spinello" unitamente al Catroppa, ma era sicuramente estraneo rispetto alla detenzione dell'ulteriore quantitativo di stupefacente sequestrato. 2.1. Con le conclusioni scritte, il difensore chiedeva anche l'esclusione della recidiva, pur dando atto che tale questione non era stata dedotta con il ricorso introduttivo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46936/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, in punto di ricostruzione in fatto, già esaminate dai giudici di merito e concordemente risolte nel senso di ritenere provato il concorso nella detenzione di stupefacente. In particolare, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito le fasi che hanno preceduto l'arresto in flagranza di reato, sottolineando come i Carabinieri notavano una prima volta lo Stranieri e Catroppa in prossimità del luogo ove, successivamente, veniva rinvenuto lo stupefacente. I Carabinieri fingevano di allontanarsi, mentre uno di essi rimaneva appostato in osservazione, fin quando lo Stranieri ed il Catroppa ritornavano sul luogo e, quest'ultimo, entrava nel vicolo per prelevare la droga, al che i due venivano arrestati.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa partecipazione al reato carcerazione giudiziaria confisca dei proventi di reato bene sequestrato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stranieri Ottavio, nato a Lamezia Terme il 28/10/1993 avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta le conclusioni dell'avvocato Antonio Larussa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, nonché l'esclusione della recidiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna emessa nei confronti di Ottavio Stranieri in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso lo Stranieri, formulando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ricorso si rappresenta che, sulla base della ricostruzione del fatto ritenuta dalla Corte di appello, emergeva l'assoluta estraneità dello Stranieri rispetto alla detenzione di un involucro contenente stupefacente, occultato dal coimputato Catroppa all'interno di un vincolo e da quest'ultimo recuperato nel momento in cui i Carabinieri intervenivano per procedere all'arresto. Si afferma, infatti, che Stranieri poteva al più ritenersi presente in loco in quanto aveva intenzione di consumare uno "spinello" unitamente al Catroppa, ma era sicuramente estraneo rispetto alla detenzione dell'ulteriore quantitativo di stupefacente sequestrato. 2.1. Con le conclusioni scritte, il difensore chiedeva anche l'esclusione della recidiva, pur dando atto che tale questione non era stata dedotta con il ricorso introduttivo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, in punto di ricostruzione in fatto, già esaminate dai giudici di merito e concordemente risolte nel senso di ritenere provato il concorso nella detenzione di stupefacente. In particolare, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito le fasi che hanno preceduto l'arresto in flagranza di reato, sottolineando come i Carabinieri notavano una prima volta lo Stranieri e Catroppa in prossimità del luogo ove, successivamente, veniva rinvenuto lo stupefacente. I Carabinieri fingevano di allontanarsi, mentre uno di essi rimaneva appostato in osservazione, fin quando lo Stranieri ed il Catroppa ritornavano sul luogo e, quest'ultimo, entrava nel vicolo per prelevare la droga, al che i due venivano arrestati.

La Corte di appello, con motivazione sicuramente priva di profili di illogicità o contraddittorietà, ha escluso che lo Stranieri fosse estraneo alla detenzione, evidenziando come questi è stato sempre presente in loco in compagnia del Catroppa e, nel momento in cui quest'ultimo procedeva a prelevare la droga, lo Stranieri restava all'esterno del vicolo fungendo da "palo". In conclusione, i giudici di merito - con conforme valutazione - hanno ritenuto che Stranieri abbia fornito un contributo concorsuale, agevolando la condotta di Catroppa, il che impedisce di ricondurre il fatto nell'ambito della connivenza non punibile.

Né è contestabile che l'aver svolto la funzione di controllo, mentre il Catroppa si recava a prelevare lo stupefacente, costituiva una condotta inidonea ad integrare il concorso. Invero, il cosiddetto "palo" concorre nel reato nella misura in cui, con la sua presenza e sorveglianza, rafforza ed agevola la condotta del correo.

3. Rispetto alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, la difesa ipotizza che lo stupefacente potesse essere destinato al consumo personale, in tal modo introducendo una mera spiegazione alternativa, esaminata dai giudici di merito e motivatamente esclusa.

4. L'ulteriore doglianza, concernente il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, trattandosi di motivo nuovo che andava tempestivamente dedotto con il ricorso introduttivo.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec