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Sentenza — n. 46934/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46934/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, accogliendo l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, ha parzialmente riformato la decisione emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava Giosé Battisti alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 (capo 1) e 73, comma 4, d.P.R. cit. [capi 2) e 3)], rideterminando nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 32.000,00 di multa la pena irrogatagli, esclusa la contestata recidiva e sostituita alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque, con la conferma nel resto della prima decisione.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 46934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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reati della legge sugli stupefacenti riduzione della pena attenuazione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Battisti Giosè, nato il 20/05/1961 a Roma avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, accogliendo l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, ha parzialmente riformato la decisione emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava Giosé Battisti alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 (capo 1) e 73, comma 4, d.P.R. cit. [capi 2) e 3)], rideterminando nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 32.000,00 di multa la pena irrogatagli, esclusa la contestata recidiva e sostituita alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella dell'interdizione temporanea per la durata di anni cinque, con la conferma nel resto della prima decisione.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla determinazione della pena, quantificata in misura eccessiva e sproporzionata anche sotto il profilo degli aumenti operati a titolo di continuazione. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano vizi analoghi in relazione alla omessa indicazione dei criteri utilizzati per operare la riduzione delle attenuanti generiche, sì come avvenuta in misura (da anni otto di reclusione ad anni sei e mesi otto di reclusione) assai inferiore rispetto a quella consentita dalla legge ex art. 65, n. 3, cod. pen.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche (già concesse in primo grado e ritenute equivalenti alla contestata recidiva, senza alcuna limitazione) è stata operata nel giudizio di appello, senza alcuna ragione giustificativa idonea a sorreggere la relativa statuizione decisoria, in misura inferiore al terzo della pena base indicata per il più grave reato di cui al capo 1) (a sua volta motivatamente determinata in misura superiore al limite edittale in ragione degli indici di gravità del fatto richiamati dalla Corte distrettuale nella motivazione).

E' altresì da rilevare che gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi 2) e 3) non sono stati esplicitamente motivati, nonostante questa Suprema Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) abbia al riguardo stabilito il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Nella motivazione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf.

Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549).

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata, affinché rimedi alla su indicata lacuna motivazionale, uniformandosi inoltre al richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 3 novembre 2022 I