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Sentenza — n. 46931/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46931/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/10/2021 la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione in data 21/10/2020 della sentenza-documento pronunciata dalla stessa Corte di appello di Bologna in data 21/01/2020, ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 29/05/2015, con cui Fatima Sonia Seferovic è stata riconosciuta colpevole del delitto di rapina in danno di Papajanni Sergio.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Sentenza — n. 46931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Fatima Seferovic tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. Nel caso di specie non ricorreva il delitto di rapina, bensì quello di furto, in quanto vi era stato solo un minimum di vis appartenente all'azione di sola sottrazione, essendo connaturale al delitto l'interferenza con l'offeso, che si risolva nella apprensione di un braccio, volta, nel fermare il soggetto, ad appropriarsi del bene. Si era trattato di semplice esecuzione di un furto nei confronti di un passante in movimento.

Parole chiave

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rapina furto di lieve entità scippo tentato furto furto di minore entità reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Seferovic Fatima Sonia, nata il 06/08/1972 a Lucca avverso la sentenza in data 12/10/2021 della Corte di appello di Bologna/ Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/10/2021 la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione in data 21/10/2020 della sentenza-documento pronunciata dalla stessa Corte di appello di Bologna in data 21/01/2020, ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 29/05/2015, con cui Fatima Sonia Seferovic è stata riconosciuta colpevole del delitto di rapina in danno di Papajanni Sergio.

2. Ha proposto ricorso Fatima Seferovic tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. Nel caso di specie non ricorreva il delitto di rapina, bensì quello di furto, in quanto vi era stato solo un minimum di vis appartenente all'azione di sola sottrazione, essendo connaturale al delitto l'interferenza con l'offeso, che si risolva nella apprensione di un braccio, volta, nel fermare il soggetto, ad appropriarsi del bene. Si era trattato di semplice esecuzione di un furto nei confronti di un passante in movimento.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, di. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha dato conto del fatto che la ricorrente, secondo quanto accertato, aveva afferrato il braccio sinistro di Papajanni e aveva strattonato l'uomo verso di lei, costringendolo a fermarsi, così da approfittare della sorpresa e della momentanea incapacità di reazione del predetto, per frugare nelle sue tasche e sottrargli le banconote. Su tali basi, deve ritenersi che sia configurabile il contestato delitto di rapina, in quanto risulta l'utilizzo di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva (per il riferimento ad «energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa», si rinvia a Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984, Chiari, Rv. 166284), che ha costretto la persona offesa ad un comportamento e a movimenti non voluti, che hanno poi propiziato la sottrazione, dovendosi invece escludere che la violenza sia stata direttamente esercitata sulla cosa o che la sottrazione sia stata consentita solo da peculiare abilità, qualificabile come destrezza.

3. Di qui il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces