Italian Court dismisses personal appeal against European arrest warrant delivery as inadmissible and untimely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant in violation of procedural representation rules and submitted after the strict deadline. The appellant challenged a delivery order issued following a European arrest warrant for drug trafficking, arguing for personal participation in the appeal process. The court rejected this, citing that the special appeal regime for European arrest warrant cases must be integrated with general procedural rules requiring technical representation and adherence to filing deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 22 L. 69/2005: Appeals against delivery orders following European arrest warrants require technical representation and must comply with general procedural deadlines and formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cicero Diego Mattias, nato in Germania il 16/6/2004 avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Nei confronti del ricorrente veniva emesso un mandato di arresto europeo dall'autorità giudiziaria tedesca, in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di appello di Catanzaro, con l'impugnata sentenza del 24/10/2022, disponeva la consegna.
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso in cassazione con atto datato 7 novembre 2022. Il ricorso è inammissibile, sia perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., sia perché depositato oltre il termine perentorio. Occorre ribadire, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 55, legge 23 giugno 2017, n. 103. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali) (Sez.6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello, Rv. 271333).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il