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Sentenza — n. 46230/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive ban on business activity for alleged camorra participation. The court rejects claims regarding intercepted conversations and cautionary measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Felice Ciervo against the Naples Trial Court's order imposing a preventive ban on business activities. The lower court found that intercepted conversations and seized documents proved Ciervo was merely a nominal owner of a company actually controlled by Sergio Orsi, a convicted camorra participant, to evade preventive seizure. The court rejected Ciervo's arguments that the intercepted conversations lacked intent or that the cautionary measures were inappropriate, ruling that these were matters of fact reviewable only at the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 512-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that arguments challenging the interpretation of intercepted evidence or the appropriateness of preventive measures based on factual reconstruction fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Parole chiave

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preventive ban business activity camorra participation nominal ownership intercepted conversations cautionary measures nominal owner preventive seizure evasion occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Tale doglianza attinente all'inutilizzabilità delle intercettazioni non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 512-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Tale doglianza attinente all'inutilizzabilità delle intercettazioni non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciervo Felice, nato il 30/12/1990 a Aversa avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, applicativo della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa nei confronti di Felice Ciervo, indagato del delitto ex art. 512-bis cod. per). (capo 8) di intestazione fittizia delle quote di capitale della soc. Italiana Multiservizi s.r.I., facente capo in realtà a Sergio Orsi, già definitivamente condannato come partecipe del clan camorristico dei Casalesi, al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione.

Secondo il Tribunale risultava pienamente accertata, alla stregua dell'inequivoco tenore delle plurime conversazioni, intercettate fra gennaio e luglio 2021 e trascritte in motivazione, fra Sergio Orsi e il figlio Adolfo, e dal contenuto della documentazione sequestrata presso l'abitazione del primo (fra cui la visura camerale della società e una copia della carta d'identità e del codice fiscale di Ciervo) la esclusiva riconducibilità della proprietà e della gestione della suddetta società a Sergio Orsi, già condannato definitivamente per un il delitto di partecipazione a un'associazione camorristica, al fine di schermarne la partecipazione societaria e di evitare l'applicazione del sequestro di prevenzione.

Quanto all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidivanza e all'adeguatezza della misura interdittiva, il Tribunale evidenziava le concrete e disinvolte modalità della condotta agevolatrice degli illeciti interessi di Sergio Orsi.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ciervo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il duplice profilo: - della omessa considerazione delle note difensive depositate per l'udienza del 13 giugno 2022, con le quali si offriva una lettura alternativa dei colloqui captati fra Sergio Orsi e il figlio Adolfo e si deduceva la mancata integrazione del dolo del delitto contestato; - dell'apparente motivazione in ordine alle esigenze cautelari. In data 18 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato "Conclusioni/Motivi nuovi" con i quali rappresenta che, con dispositivo pronunciato in pari data, questa Sezione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti di Carlo Russo, coindagato del Ciervo, e che tale pronuncia è destinata a svolgere non secondari riflessi sulla presente procedura in quanto la difesa di Russo aveva articolato un solo motivo di ricorso dedicato, esclusivamente, alla censura di inutilizzabilità dei risultati captativi in atti, alla stregua di quanto dedotto anche nell'interesse di Ciervo.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché attinente al merito della ricostruzione fattuale della vicenda criminosa e per vari aspetti aspecifico.

2. Il motivo concernente il quadro indiziario in ordine al reato di intestazione fittizia appare privo di pregio a fronte del motivato giudizio di gravità che è stato espresso dal Tribunale alla luce del chiaro tenore delle plurime conversazioni captate fra Sergio e Adolfo Orsi, nei termini inequivoci riportati in motivazione, e della documentazione (visura camerale della società e copia della carta d'identità e del codice fiscale di Ciervo) rinvenuta e sequestrata presso l'abitazione di Sergio Orsi. Come pure va rilevato che le deduzioni svolte nelle note difensive non sono state affatto pretermesse, come assume il ricorrente, bensì sono state prese in seria e specifica considerazione dal Tribunale per apprezzarne l'infondatezza (p. 7 dell'ordinanza).

I giudici dell'appello hanno infatti rimarcato come dai colloqui intercettati e trascritti emergesse, all'evidenza, la prova della esclusiva riconducibilità della proprietà e della gestione a Sergio Orsi della società Italiana Multiservizi, le cui quote erano solo formalmente e fittiziamente intestate a Ciervo e a Salvatore Orsi, definiti "testa di legno". E ciò al palese fine di consentire al reale titolare del patrimonio della società di eludere l'applicazione di misure di prevenzione, siccome già definitivamente condannato per il delitto di partecipazione all'associazione camorristica "clan dei Casalesi".

Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati indiziari risultano sostanzialmente dirette ad una rilettura degli elementi acquisiti e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità, mentre è del tutto omesso dal ricorrente il pur dovuto confronto con le puntuali e logiche argomentazioni in fatto del provvedimento impugnato.

3. Del pari infondato è il motivo nuovo, con il quale il difensore ha rilevato che la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti del coindagato Carlo Russo. La difesa ha sottolineato che tale pronuncia "può produrre non secondari riflessi sulla presente procedura in quanto la difesa di Russo Carlo aveva articolato un solo motivo di ricorso dedicato esclusivamente alla censura di inutilizzabilità dei risultati captativi in atti". Tale doglianza attinente all'inutilizzabilità delle intercettazioni non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., ed è peraltro formulata in termini generici, tenuto conto altresì che Russo non risulta coindagato per il reato per cui è stata applicata la misura nei confronti di Ciervo.

4. Anche il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari risulta generico e inconcludente, atteso che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento in tema di consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa. In questo senso sono state valorizzate dal Tribunale, con motivazione logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità, sia le modalità elusive della condotta che la disinvoltura nell'asservimento e nella messa a disposizione del nome e della persona allo scopo di agevolare il perseguimento di interessi di natura illecita da parte di un soggetto già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di partecipazione a associazione camorristica.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e conda