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Ordinanza — n. 46223/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46223/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Errais Ahmed, nato in Marocco il 05.07.1989 avverso la sentenza del 30 settembre 2021 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - afferenti al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. e all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46223/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - afferenti al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. e all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali soppressione di prestazioni d'invalidità motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale condono della prestazione motivi di rigore
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Errais Ahmed, nato in Marocco il 05.07.1989 avverso la sentenza del 30 settembre 2021 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - afferenti al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. e all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ott