Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drug-related theft, upholding specific recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft with specific recidivism. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the denial of recidivism, but the court found these claims generic and unsupported by facts. The court ruled that the territorial court properly exercised its sentencing discretion by evaluating the defendant's dangerousness and lack of positive mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals challenging sentencing or recidivism findings are inadmissible if the lower court's decision is based on exhaustive and logical reasoning regarding the offender's dangerousness and lack of mitigating circumstances.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Messina Salvatore, nato a Palermo il 1(03/1990 avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Salvatore Messina, con la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquenquennale, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 12 dicembre 2017.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato denuncia: 2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2.2. sussistenza della recidiva, denegata con argomenti illogici e non condivisibili.
3. Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono indeducibili e palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare colpevolezza e marcata pericolosità dell'imputato valorizzando le concrete modalità della condotta (l'imputato si era allontanato a bordo di un'autovettura) e, al raffronto con i gravi precedenti penali relativi a reati in materia di stupefacenti e rapina, il persistente giudizio di pericolosità sociale per la insensibilità al rispetto della legge e dei provvedimenti giudiziari.
Può ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione tenuto conto, altresì, che ai fini del diniego delle circostanze innominate, ha evidenziato che non erano state acquisite circostanze apprezzabili in positivo. Né in tal senso deponeva il comportamento tenuto poiché l'imputato ammettendo l'addebito, non aveva fatto altro che ammettere ciò che non poteva negare.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2022 Il Consiglier