Cassation appeal dismissed de plano for attempted challenge to sentencing application regarding drug nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for a sentencing application. The appellant argued for an error in applying criminal law and a defect in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the substance was not proven to be stupefiant. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits challenges to sentencing applications to specific statutory violations, excluding general claims of law application errors or lack of verification of exemption causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible for general claims of law application errors or defects in reasoning regarding the verification of exemption causes, as the law strictly limits impugnability to the specific violations enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Elkarfi Naserddine, nato in Tunisia il 15.03.1984 avverso la sentenza del 29 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti - afferenti all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non essendo provata la natura stupefacente della sostanza - non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2022 Il